Considerazioni della Guida Alpina PASQUALE IANNETTI sulla BOZZA del Regolamento del Parco.
23 Agosto 2020
Riportiamo l'intervento del Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga il Grande Ufficiale Tommaso Avvocato Navarra.
PARCO GRAN SASSO: DOPO UN QUARTO DI SECOLO OK A PIANO, NAVARRA, ''ORA VINCOLI DIVERSIFICATI PER AREA''
Sottolineate le inesattezze del Presidente Navarra.
L'AQUILA 30 gennaio 2020 - Doveva essere approvato sei mesi dopo l’istituzione del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, avvenuta del giugno 1995, ma da allora l’area protetta è rimasta assoggettata a clausole di salvaguardia, pensate provvisoriamente vigenti per quei soli sei mesi, e che impongono vincoli molto rigorosi su tutto il territorio, provocando forti ostilità da parte delle comunità locali.
Ora la svolta, con l'ultima regione, le Marche, che mancava all'appello, dopo Abruzzo e Lazio, e che ha approvato il suo Piano.
Grande è la soddisfazione da parte del presidente del Parco Tommaso Navarra e l’intero consiglio direttivo dell’Ente nelle persone di Maurizio Pelosi, Arianna Aradis, Graziano Ciapanna, Paolo Costanzi, Cristina Di Pietro, Stefano Petrucci e Paolo Salvatore, nel comunicare la conclusione del complesso iter.
Il Parco presenta ora una compiuta zonizzazione che distingue tra le aree a conservazione integrale, quelle orientate, quelle di protezione ai fini della promozione, quelle di sviluppo.
Il processo determinativo è stato frutto di una completa condivisione con le amministrazioni a vario livello interessate essendosi raggiunte le necessarie intese sia con le tre Regioni (Abruzzo, Lazio e Marche) sia con i 44 Comuni: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, L'Aquila, Montereale, Ofena, Pizzoli, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Arsita, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Villa Celiera, Accumoli, Amatrice Acquasanta Terme, Arquata del Tronto.
Nell’ambito del complesso iter procedurale è stata altresì già svolta la VAS (Valutazione Ambientale Strategica); naturalmente tutti i passaggi sono stati condivisi e partecipati anche con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
“Avevamo assunto insieme all’intero Consiglio Direttivo un impegno specifico - dichiara Navarra -, ed abbiamo onorato l’impegno nell’interesse doveroso dell’Ente, della Comunità Identitaria che vive nel suo perimetro, nel rispetto pieno dei compiti istituzionali. Ciò abbiamo fatto, adempiendo a tutti i diversi, innumerevoli non facili passaggi tecnici che presupponeva l’approvazione. Un ringraziamento di cuore va all’intero consiglio direttivo, al direttore Alfonso Calzolaio e a tutti i dipendenti che, con uno sforzo coeso, hanno saputo scrivere unitariamente questa importante pagina di storia della nostra Comunità”.
Il Consiglio Direttivo riunitosi in data odierna esprime “il più vivo compiacimento per l’azione meritoria che esso stesso ha fattivamente contribuito a determinare con una costante linea di indirizzo e una efficace presenza istituzionale”.
Nell’occasione si è ribadita la necessità di definire, in termini di assoluta trasparenza e piena condivisione, anche il Regolamento generale dell’Ente e il Piano Economico e Sociale dando atto che per il primo è stata già redatta una semplice bozza ad opera dei tecnici, inviata in visione a tutti i portatori di interesse per le osservazioni, mentre per il secondo sono stati già messi a disposizione i fondi affinché la stessa Comunità del Parco provveda nella migliore ritenuta necessità.
24 agosto
Si riportano anche quelle fatte da illustri personaggi del mondo della politica aquilana.
Domenica, 02 Febbraio 2020
Regolamento del Parco, il Sindaco di L'Aquila Biondi:
"Per osservazioni ci saranno altri 90 giorni" di Nello Avellani
Sta montando la protesta contro la bozza di regolamento del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga approvata dal Consiglio direttivo dell'Ente ad inizio dicembre.
Il vice presidente della Giunta regionale con delega ai Parchi, Emanuele Imprudente, ha convocato per il prossimo 5 febbraio alle 15, all'auditorium di Palazzo Silone, un incontro aperto ai presidenti delle province dell'Aquila, Pescara e Teramo, quelli delle Comunità del parco e tutti i sindaci coinvolti. "Il regolamento rappresenta un passaggio cruciale per lo sviluppo dei territori - ha sottolineato Imprudente - e per questo motivo la Regione vuole farsi parte diligente in un percorso di ascolto e concertazione che consenta di esaminare al meglio tutte le posizioni e, se possibile, arrivare a una sintesi comune. Confido, data l'importanza della riunione, nella massima presenza".
D'altra parte, se è vero che il presidente del Parco, Tommaso Navarra, ha ribadito che "è stata redatta una semplice bozza" del regolamento "ad opera dei tecnici", inviata in visione "a tutti i portatori di interesse per le osservazioni", è vero anche che, stando alla delibera i termini scadrebbero l'8 febbraio.
Un tempo limitatissimo per avviare la necessaria fase di condivisione e ascolto dei portatori di interesse, delle associazioni e degli operatori oltre che dei frequentatori della montagna.
Carla Mannetti, assessora del Comune dell'Aquila, è stata durissima, parlando di comportamento "sconcertante" dell'Ente che ha seguito un percorso "che fa davvero rabbrividire"; il Parco vuole "costringere gli enti locali ad esprimersi frettolosamente e su una sorta di 'piatto' già servito, peraltro quando ancora il piano del parco non è stato pubblicato" ha sottolineato Mannetti. E non si può trascurare la circostanza che la citata bozza, approvata dal direttivo del Parco il 9 dicembre, è stata trasmessa al Comune dell'Aquila con ben un mese di ritardo. "Non è così che funziona. Oggi la democrazia partecipata prevede che l'elaborazione di documenti importanti come il regolamento del Parco debba essere effettuata dal basso e con gli strumenti di partecipazione e concertazione che consentono di giungere a un prodotto non solo condiviso ma che – nel caso di specie – contemperi adeguatamente la tutela delle svariate emergenze ambientali con uno sviluppo turistico ed economico ecocompatibile e, allo stesso tempo, redditizio per la comunità e per gli operatori".
A far discutere non è soltanto il divieto alle e-bike, sia chiaro.
Come ha evidenziato Alberto Bazzucchi, ricercatore CRESA/ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), anche il Parco nazionale dello Stelvio ha approvato una bozza di regolamento: ebbene, confrontandola con quella del PNGSL si evince come si limiti a 24 pagine rispetto alle 89 del regolamento del Parco Gran Sasso. Rivela Bazzucchi che, per esempio, "l’articolo dedicato alle 'attività sportive' per lo Stelvio sta in una foto, per il PNGSL prende 3 pagine e mezzo. Sull'alpinismo: lo Stelvio dice che si pratica 'lungo le vie alpinistiche'; il PNGSL gli dedica un intero articolo, il numero 80, 547 parole e 3.711 battute spazi inclusi. Lascio alla lettura e all’interpretazione di ognuno le parti dedicate all’escursionismo, al bike, alle altre attività, alla presenza umana in generale. Questa storia della 'bozza' di regolamento del PNGSL è un vero e proprio feuilleton", sottolinea Bazzucchi.
Anche l'architetto e operatore Stefano Cardelli, sulle pagine del Messaggero, ha ribadito come si fatichi non poco a leggere la bozza, zeppa di "richiami a leggi e codicilli che si rifanno spesso alla segmentazione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni", sottolineando lo "scollamento tra la Comunità del Parco, il Consiglio direttivo e presidente quali organi pensati per una governance sinergica ma ridotti alla condizione di 'separati in casa senza più quella spinta propulsiva che fece nascere i parchi".
E forse, il punto sta proprio qui: in un momento storico in cui le aree protette vengono vissute con fastidio, se non con aperta avversione, dagli abitanti delle comunità che vi insistono, la soffocante burocratizzazione dell'Ente parco rischia di determinare uno scivolamento del dibattito verso prospettive radicali di rifiuto dell'idea stessa di tutela che mina alla radice le convinzioni che ispirarono la nascita del parco. Un gioco a perdere, per tutti. "Si avverte da lontano che il regolamento difetta del sostegno politico e del raccordo con le popolazioni", scrive Cardelli; "appare un lavoro di buona fattura burocratica, attento più al controllo e agli impedimenti che alla condivisione della tutela del paesaggio, un concetto che ha a che fare con l'uguaglianza dei cittadini".
Dovrebbero far riflettere, in questo senso, le parole affidate a Facebook da Daniela Tinti, botanico del Parco, il cui nome compare fra quelli dei tecnici che hanno partecipato ai lavori di stesura del regolamento, sebbene non sia indicato con chiarezza chi abbia effettivamente confezionato il documento approvato.
"La bozza di regolamento approvata è stata ottenuta dall’assemblaggio di altri documenti di varia natura e varia provenienza", spiega Tinti; "i disciplinari attualmente in vigore, le misure di conservazione, un regolamento tipo che il Ministero ha fornito ai Parchi e così via. Questo complesso lavoro è stato svolto da un consulente esterno incaricato dall’Ente, in tempi assolutamente record, e avrebbe dovuto rappresentare la base da cui partire per un lavoro di valutazione critica, standardizzazione, ma soprattutto - a parere mio, ma non solo - di un percorso condiviso e partecipato con i cittadini, le amministrazioni, i professionisti e tutte quelle figure che quel regolamento dovranno conoscerlo, applicarlo e farlo applicare, prima di tutto comprendendolo a fondo (soprattutto negli obiettivi imprescindibili dettati dalla Legge, e non da noi) e, auspicabilmente, condividendone i contenuti".
Tinti aveva immaginato "tavoli aperti in cui discutere i vari ambiti con i portatori d’interesse, in cui avremmo potuto esporre i paletti normativi e gli obiettivi di conservazione e, insieme a chi certamente ne sa più di noi su tante questioni, discutere soluzioni per raggiungere lo scopo conservazionistico senza inficiare le attività economiche di vario genere che faticosamente si cerca di far ripartire. E che possono senz’altro essere svolte, in tempi, modi e luoghi che si sarebbero potuti individuare insieme. Un processo faticoso e lungo, certo, ma dov’era stavolta la fretta dopo decenni di attesa per il Piano?".
E' chiaro, la fretta di approvare un documento di lavoro ancora tutto da elaborare si può facilmente comprendere se si pensa alla concomitante scadenza del mandato del Consiglio. "Quello che non si può comprendere è come, ancora una volta, siamo (e dico 'siamo' perché non mi sento priva di responsabilità, nonostante i ripetuti avvertimenti, la preghiera di non farlo e l’esatta previsione di quello che si sta verificando ora, per non parlare delle mie vicende personali che potrebbero anche importare relativamente…) riusciti a disintegrare quella poca fiducia residua, ammesso che ancora ce ne fosse, dei cittadini verso l’Istituzione", l'amarissima riflessione di Daniela Tinti. "La questione delle e-bike, che ha giustamente scatenato questo putiferio, è ovviamente ridicola posta in quel modo, fermo restando che non è ridicola la questione delle mountain bike sui sentieri di montagna (e sicuramente non è l’unico scivolone contenuto in quel regolamento). Ma non è niente in confronto alla leggerezza suicida compiuta con questo atto".
Più chiaro di così.
"Dopo decenni di esperienza dall’approvazione della L. 394, dopo sanguinosi conflitti e dopo che, faticosamente, qualche esperienza partecipativa seria l'Ente era pure riuscito ad attivarla, alla fine abbiamo sparato sulla Croce Rossa".
A questo punto, la speranza è che il Consiglio direttivo possa tornare sui suoi passi, aprendo davvero, e senza infingimenti, una fase di riflessione, confronto e condivisione con chi vive la montagna ogni giorno per fare in modo che il regolamento sia davvero strumento di rilancio del Parco e non, di converso, la definitiva pietra tombale sul rapporto con le comunità locali, mai così sfilacciato come oggi.
Biondi: "Per osservazioni altri 90 giorni"
"Ci sarà uno differimento di almeno novanta giorni dei termini per la presentazione delle osservazioni alla bozza di Regolamento del Parco Gran Sasso-Monti della Laga".
A dare l'annuncio è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
"Ho incontrato il presidente dell'Ente Parco, Tommaso Navarra, a Roccaraso, in occasione degli Stati Generali della montagna promossi da Fratelli d'Italia al quale era invitato come relatore. Ci siamo confrontati su diversi aspetti del documento per il quale, già da tempo, ci siamo attivati come Comune".
"Gli ho rappresentato le perplessità e le difficoltà riscontrate dal nostro ente e da molti dei soggetti interessati nella formulazione delle opportune valutazioni e considerazioni entro la scadenza dell'8 febbraio prossimo: la proroga è necessaria in quanto, così come concepita, l'ipotesi di regolamento comprime quasi totalmente le attività che possono essere sviluppate nell'area. Il presidente, a tal proposito, mi ha ribadito in maniera inequivocabile che siamo di fronte a una bozza e che, pertanto, le previsioni in essa contenute non fanno scattare le norme di salvaguardia, più restrittive rispetto a quelle attuali. È importante che su un tema che coinvolge tre regioni, 44 comuni e cinque province, vi sia un percorso partecipativo e condiviso nel modo più ampio possibile".
Il rapporto tra amministrazione comunale e Parco dovrà essere di confronto e dialogo. "Il dibattito deve avvenire in maniera deideologizzata e senza condizionamenti per due ordini di motivi. Uno è che il Comitato d'indirizzo sui fondi ReStart, nella prossima riunione, che si auspica verrà convocata a breve dalla Struttura di missione, visto che non si riunisce da quasi un anno, delibererà uno stanziamento di 9 milioni di euro, su cui c'è già il parere positivo del gruppo tecnico, che consentirà di finanziare il completamento del primo piano di infrastrutture sul Gran Sasso; l'altro è che, con l'approvazione del Piano del parco, bisogna aprire un confronto senza pregiudizi sul futuro del complesso sciistico di Campo Imperatore".
Tavolo in Comune promosso dagli assessori Taranta, Bignotti e Aquilio
Si è riunito stamane, negli uffici dell’Assessorato all’Ambiente, un tavolo di concertazione tra tutti gli amministratori dei comuni montani dell’aquilano, rientranti nell’area del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, per confrontarsi sul futuro della nostra montagna anche alla luce del dissenso corale venuto fuori dalla lettura della bozza di regolamento del Parco approvata dall’Ente lo scorso 9 dicembre.
Un tavolo fortemente voluto dagli assessori Fabrizio Taranta, Francesco Bignotti e Fabrizia Aquilio con la partecipazione degli amministratori comunali, degli usi civici, e del Centro Turistico del Gran Sasso, "dove finalmente tutti si sono seduti insieme, senza distinzioni politiche, ma con il solo intento di condividere idee, proposte e considerazioni in nome di uno sviluppo ambientalmente sostenibile, a difesa della natura, ma non soggetto a vincoli fuori dalla proporzionalità e dalla insindacabilità. Unanime infatti la voce di tutti i convenuti sulla inammissibilità del documento redatto dal Parco, che riporta tutta una serie di divieti fissati dalle misure di salvaguardia delle direttive europee vigenti, dal divieto di utilizzo delle e-bike al di fuori di determinati sentieri alla presunzione di regolamentare le modalità di pascolo del bestiame e dell’uso civico in genere".
Ma non solo, sarebbero state individuate già un’infinità di osservazioni che rendono totalmente irricevibile il documento.
"Per non parlare dell’assoluta mancanza di considerazione delle stazioni da sci esistenti, della transumanza, dell’alpinismo, tutte attività che svolgono un ruolo determinante nello sviluppo del nostro territorio - basti pensare alla storica stazione invernale di Campo Imperatore, in passato tra le più importanti d’Europa; alla transumanza e all’alpinismo recentemente riconosciuti quali patrimonio immateriale dell’Unesco – Un’unità di intenti condivisa che si concretizzerà da parte dell’Amministrazione dell’Aquila – quale comune capofila – nel farsi portavoce degli interessi delle collettività affinché il documento in esame venga totalmente riveduto in un’ottica più ampia, che sia in linea con gli indirizzi di sviluppo delle amministrazioni locali tramite una serie di tavoli di confronto tra le parti istituzionalmente coinvolte. Una visione che coincida anche e soprattutto con quanto espresso dall’art. 131 del codice dei Beni culturali e del Paesaggio che definisce il 'Paesaggio come il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni; e per cui la tutela del paesaggio, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime, assicurando la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari'"
25 agosto:
I controsensi contenuti nel testo:
Art. 9 Nulla osta
- Ogni provvedimento permissorio od autorizzatorio di interventi, impianti ed opere ricadenti nel territorio del Parco deve essere preceduto da una richiesta di nulla osta presentata all’Ente. Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione indicata sul sito web dell’Ente. Il nulla osta verifica la conformità dell’intervento richiesto con le disposizioni del Piano e del Regolamento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Per necessità di istruttoria tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rigettato ai sensi dell’art. 20, comma 4, della Legge n. 241/90
Questo è quello che dice la Legge Quadro 394: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
26 agosto:
Art. 17 Ricerca e raccolta di prodotti del bosco e del sottobosco
- Nella zona A del Parco non è consentita la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco.
- Nelle zone B, C e D la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco è vietata: a) nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante; b) nelle aree percorse da incendio, prima che siano trascorsi cinque anni dal verificarsi dallo stesso.
- Nelle zone B, C e D, ad eccezione di quanto stabilito al comma 2, è consentita la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco indicati all’Allegato G) del Regolamento, che fissa anche il quantitativo individuale massimo in peso del prodotto fresco che può essere raccolto in un giorno.
- Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da soggetti maggiorenni e sotto la loro responsabilità. La raccolta di prodotti del bosco e del sottobosco del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero individuale di raccolta consentito all’accompagnatore.
- Non sono tenuti al rispetto dei limiti di raccolta di cui all’Allegato G) del Regolamento: a) il proprietario o chi abbia un legittimo titolo di godimento del fondo; b) i residenti nei Comuni del Parco per i quali la raccolta dei prodotti del sottobosco costituisca fonte di lavoro stagionale o di sussistenza, da dichiarare mediante autocertificazione a norma di legge; c) gli organizzatori di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse naturalistico, previa autorizzazione dell’Ente.
- È vietata la raccolta mediante rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, l’apparato radicale o il fusto delle piante, la densità del cespuglio e i nidi di uccelli ospitati.
- La raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco è consentita da un’ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
Osservazione n. 4 all’art. n. 17 (ci vuole il parere di un legale)
Siamo tornati al feudalesimo. Il “signore” fissa il quantitativo massimo di quanti lamponi, fragole, mirtilli, rosa canina o bacche di ginepro posso raccogliere per mangiare!!!!! Se viene con te a raccogliere il prodotto della terra un figlio, che ha meno di 14 anni ne può raccogliere di meno. Ma quale è la ragione?
Art. 18 Ricerca e raccolta di specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare
- Nel territorio del Parco, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale, sono consentite la ricerca e la raccolta delle specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare di cui all’Allegato H) al Regolamento, che fissa anche il quantitativo massimo in peso del prodotto fresco che può essere raccolto in un giorno. Per i minori di anni 14 accompagnati da un adulto il quantitativo massimo si intende ridotto ad un terzo.
- L’Ente, in relazione a particolari e motivate esigenze di tutela della flora e della fauna presenti nel territorio del Parco, può vietare o limitare, temporaneamente o permanentemente, la raccolta di specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare.
Osservazione n. 2 all’art. 18
Anche in questo caso siamo tornati al feudalesimo. Il “signore” fissa il quantitativo massimo di quanti spinaci o quanta cicoria posso raccogliere per mangiare!!!!! Mio figlio, che ha meno di 14 anni e che viene con me a raccogliere il prodotto della mia terra ne può raccogliere un terzo in meno. Ma quale è la ragione? Forse lui mangia di meno?
28 agosto:
Art. 112 Accesso pedonale, con velocipede e a cavallo
- In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, l’Ente Parco può, per motivate esigenze di salvaguardia ambientale, precludere temporaneamente l’accesso al pubblico a determinate aree. Il divieto viene disposto con provvedimento dell’Ente Parco, e divulgato tramite pubblicazione sul sito web del Parco ed apposizione di specifica segnaletica nei punti di accesso alle zone precluse. Per esigenze di salvaguardia ambientale e/o di tutela dei visitatori del Parco, l’Ente Parco può, altresì, riservare l’accesso ad aree di particolare rilevanza naturalistica, ancorché lungo la Rete Sentieristica, esclusivamente ad escursionisti accompagnati dalle Guide del Parco dietro pagamento di un corrispettivo ai sensi dell’art. 16 della legge n. 394/1991 e 3 del D.P.R. 05.06.1995 ed eventualmente prevedere un numero massimo giornaliero di escursionisti. Art. 112 Accesso pedonale, con velocipede e a cavallo! 1) Nelle zone a del territorio del Parco l’accesso agli escursionisti è consentito esclusivamente lungo i sentieri individuati nella Rete Sentieristica e senza mai allontanarsi da essi. 2) Nelle zone b l’accesso del pubblico, per finalità escursionistiche, è consentito lungo la Rete sentieristica, le piste forestali, la viabilità stradale esistente e nelle aree di sosta, appositamente predisposte e segnalate dall’Ente Parco, nel rispetto delle norme comportamentali previste dal presente Regolamento. 3) Nelle zone c e nelle zone d l’accesso del pubblico, per finalità escursionistiche è libero, fatto salvo il rispetto delle altre norme comportamentali previste dal presente Regolamento. 4) Su tutto il territorio del Parco, è consentito accedere con velocipedi e praticare l’escursionismo a cavallo esclusivamente lungo i percorsi individuati dall’Ente Parco e, ad eccezione della zona a, lungo le strade silvo-pastorali e lungo la viabilità stradale ordinaria. L'uso delle biciclette a pedalata assistita, conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 50 del citato D. Lgs. n. 285/92, è consentito esclusivamente lungo la viabilità ordinaria di cui all’art. 109, co. 1. 5) In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, l’Ente Parco può, per motivate esigenze di salvaguardia ambientale, precludere temporaneamente l’accesso al pubblico a determinate aree. Il divieto viene disposto con provvedimento dell’Ente Parco, e divulgato tramite pubblicazione sul sito web del Parco ed apposizione di specifica segnaletica nei punti di accesso alle zone precluse. Per esigenze di salvaguardia ambientale e/o di tutela dei visitatori del Parco, l’Ente Parco può, altresì, riservare l’accesso ad aree di particolare rilevanza naturalistica, ancorché lungo la Rete Sentieristica, esclusivamente ad escursionisti accompagnati dalle Guide del Parco* dietro pagamento di un corrispettivo ai sensi dell’art. 16 della legge n. 394/1991 e 3 del D.P.R. 05.06.1995 ed eventualmente prevedere un numero massimo giornaliero di escursionisti.
E chi sarebbero le Guide del Parco?
E-bike vietate nel Parco Nazionale del Gran Sasso, monta la polemica.
Dopo la notizia di un possibile divieto alle e-bike nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, monta la protesta da parte di utenti e sostenitori del turismo "a due ruote" di Loredana Lombardo - 28 gennaio 2020
Dopo la notizia anticipata dal Capoluogo domenica 26 gennaio di un possibile divieto da parte dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alla circolazione delle e-bike, è montata la polemica da parte di utenti e amanti delle due ruote elettriche.
Una polemica che esce fuori dalla passione per la e-bike, o pedelek o semplicemente bicicletta a pedalata assistita ma coinvolge e abbraccia anche il settore del turismo di settore che richiama da sempre appassionati e professionisti anche da fuori regione, che vengono in Abruzzo alla ricerca dei paesaggi mozzafiato da scoprire in sella. La bozza del nuovo regolamento del Parco Nazionale del Gran Sasso, sulla quale si potrà discutere fino all’8 febbraio prima di una decisione definitiva, recita all’articolo 112 co. 4: ” l’uso delle biciclette a pedalata assistita conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 50 del citato d. lgs. 285/92, è consentito esclusivamente lungo la viabilità ordinaria di cui all’art. 109, co. 1.”.
Quindi, come si dice, “carta canta”; leggere e capire quello che è scritto sulla bozza è molto facile: le MTB fornite di batteria ricaricabile non potranno più circolare sui sentieri del Parco se la bozza del regolamento dovesse passare. Il divieto ha fatto storcere il naso anche ai “puristi” delle 2 ruote, non ancora convertiti alla e-bike; va ricordato che la bicicletta elettrica è un mezzo di trasporto ibrido e che la pedalata assistita è un optional: in qualsiasi momento si può attivare la modalità “off” e utilizzarla in modo autonomo, proprio come con una normalissima bici. Perchè il divieto alle e-bike danneggerebbe anche l’indotto turistico? La bozza del nuovo regolamento in ogni caso ha indignato, come premesso, non solo i possessori di e-bike, ma anche chi al territorio ci tiene e sa bene che una decisione del genere potrebbe creare degli svantaggi anche all’indotto turistico. Il ciclista che viene da fuori regione per fare una sgambata nel Parco frequenta anche le attività commerciali, i ristoranti e gli alberghi; tanti sono i gruppi che arrivano anche dall’estero: tedeschi, francesi, in particolare dal Nord Europa, attratti dalle montagne ma anche dalla gastronomia locale. In occasione della giornata mondiale della bicicletta, il Ministro dell’Ambiente ha dichiarato: “L’Italia deve diventare un paese a misura di bicicletta con il potenziamento delle infrastrutture urbane necessarie a garantire la sicurezza in strada. Inoltre il nostro Paese deve investire sull’eco-turismo e quello su due ruote è certamente la nicchia più importante”. In prima linea, a difesa della libera circolazione alle e-bike e dell’indotto turistico conseguente, il consigliere comunale aquilano con delega alla Montagna Daniele D’Angelo “Parkeller”. “A dicembre abbiamo deciso con la Comunità del Parco di non approvare il bilancio, perché noi vogliamo un Ente volto a migliorare il territorio e che non si limiti soltanto a mettere vincoli che troppo spesso strozzano la vita economica e sociale degli abitanti che vi risiedono“, ricorda D’Angelo, al microfono del Capoluogo. “Questa bozza di regolamento presenta molte restrizioni. Non si fa altro che parlare di turismo e montagna però poi a nessuno importa nulla. La montagna ce l’ho nel cuore, ci vivo e ci lavoro“, chiarisce. “Sentire che da una parte si parla di sviluppo turistico e poi alla fine c’è qualcuno che non conosce nemmeno le leggi che il Parco cambia in continuazione, mi lascia una forte delusione”, conclude. Le motivazioni del divieto non sono ancora chiare; una cosa è certa le e-bike non inquinano, o quantomeno non hanno un impatto invasivo sull’ambiente specie se sono quelle con le batterie al litio. Poi ci sono le e-bike con parti delle batterie in piombo; in ogni caso si tratta dello stesso usato anche dai cacciatori (nelle pallottole) e nei pesi dei pescatori e nelle batterie delle auto se non smaltite correttamente. Le E-bike non utilizzano alcun tipo di combustibile fossile e le batterie, ricaricabili, vengono smaltite presso punti di raccolta e riciclo. La bicicletta elettrica non inquina l’aria ma ha bisogno dell’energia muscolare per funzionare. Inoltre, le E-bike sono silenziose e anche da questo punto di vista, dunque, rappresentano un evidente vantaggio rispetto alle macchine e un ottimo alleato nella lotta all’inquinamento acustico.
Le e-bike e la sostenibilità ambientale insomma sono un connubio ormai riconosciuto anche dalle autorità e dalle amministrazioni statali italiane.
Lo scorso 3 giugno il ministero dell’Ambiente infine, ha annunciato un bando per erogare 15 milioni di euro pro-Bike per le città sopra i 50 mila abitanti.
29 agosto:
Art. 24 Animali randagi e d’affezione
- È vietato immettere cani e gatti e altri animali di affezione all’interno del Parco, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti che possono stazionare esclusivamente nell’ambito delle aree di pertinenza delle abitazioni e nei centri urbani (zone d2, d3, d4, d5).
- I cani di proprietà, al di fuori delle proprietà private come sopra definite dovranno essere condotti in base a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”.
- Nelle zone B e C del Parco l’ingresso di cani, al fine di evitare il disturbo della fauna, è autorizzato solo sui percorsi pubblici (strade e sentieri) e tassativamente al guinzaglio.
- Nelle zone A del Parco l’ingresso di cani è comunque vietato.
Considerazioni sul divieto di introduzione del cane domestico nel parco.
Le osservazioni di Luigi Nespeca autore di centinaia di fotografie e video del Gran Sasso; noto anche per la pubblicazione “Dog Trekking in Appennino” (Edizioni Il Lupo) ed altre pubblicazioni minori.
Mi è stata sottoposta la bozza del regolamento del PNGSML che si vuole approvare nei prossimi giorni e mi è stato chiesto di esporre alcune riflessioni generali ed in particolare sulle restrizioni alla “circolazione” dei cani domestici. E’ stato chiesto il mio parere perché da anni frequento aree montane in compagnia del mio cane. Autore di centinaia di fotografie del Gran Sasso; è nota la mia pubblicazione “Dog Trekking in Appennino” (Edizioni Il Lupo) ed altre pubblicazioni minori.
Premetto che un corretto approccio ad un turismo dog friendly potrebbe in qualche misura combattere il problema del randagismo nelle aree protette. É chiaro che occorre predisporre delle aree di riserva integrale ove non sia possibile introdurre cani o essere umani “non addetti ai lavori” occorre però delimitare tale area in modo ragionevole.
Le principali giustificazioni a base delle interdizioni sono:
a) RISCHIO DI PREDAZIONE di animali selvatici da parte del cane domestico.
Quali sono le statistiche relative ai casi certificati di predazione di animali selvatici da parte di cani domestici durante un’escursione? Io non ho mai incontrato un bassotto all’inseguimento di un camoscio o di un capriolo, ma non nego che vi siano casi in cui l’animale domestico possa sfuggire al controllo del proprietario lanciandosi all’inseguimento di una lepre, di sicuro senza alcun successo venatorio e senza gravi conseguenze per la psicologia dell’animale inseguito. In questi casi il pericolo maggiore è indubbiamente per l’animale domestico, che non essendo abituato all’ambiente potrebbe incorrere in incidenti. Questi sono comportamenti da evitare, magari grazie a delle campagne informative mirate, organizzate e promosse dall’Ente Parco.
b) INTERFERENZA nelle politiche di ripopolamento di alcuni selvatici.
Esprimo il forte dubbio che un cane domestico abbia poteri anticoncezionali, specialmente se condotto al guinzaglio in aree frequentate sia da turisti che da selvatici, come per esempio la zona del Corno Grande, Corno Piccolo, Monte Aquila, Portella, Brancastello, dove i camosci spesso accompagnano i numerosi escursionisti senza risentire della loro presenza, come evidenziato dal successo ottenuto nel ripopolamento.
c) I CANI SONO PORTATORI SANI di malattie che potrebbero decimare le popolazioni dei selvatici.
- quali sono le statistiche sulle cause di mortalità dei selvatici? Di certo sappiamo che un’altissima percentuale dei decessi prematuri di orsi marsicani è direttamente legata al fattore umano (orsi morti annegati e di stenti dentro le vasche di cemento o investiti). Senza contare le attività venatorie non autorizzate e di frodo.
- sarebbe opportuno verificare le condizioni sanitarie dei cani residenti nel territorio, adibiti a guardiania delle greggi o altro, attraverso campagne di censimento e vaccinazione.
Mi rendo conto che l’argomento potrebbe essere oggetto di una lunga trattazione, difficilmente esauribile in poche righe; mi rendo disponibile a partecipare a tavoli di discussione finalizzati alla stesura di un capitolo dedicato alla conduzione dei cani nel territorio del parco, proprio al fine di massimizzare l’efficacia del regolamento in tal senso, senza diffondere sentimenti di discriminazione nei confronti di chi consapevolmente ed amorevolmente voglia vivere la montagna con il suo cane.
30 agosto:
Art. 88 Riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche
1) Nel Parco sono libere e gratuite le riprese fotografiche, fonografiche e video cinematografiche eseguite con qualsiasi mezzo esclusivamente per fini personali e dilettantistici e di cronaca giornalistica, nonché quelle svolte nell’ambito di attività di ricerca scientifica.
2) Nell’esecuzione delle riprese è vietato arrecare disturbo alle specie animali e danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.
3) Le riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche eseguite a fini commerciali, editoriali e pubblicitari, sono soggette a preventiva autorizzazione dell’Ente Parco e subordinate al pagamento dei diritti stabiliti come segue, e aggiornabili con apposito provvedimento: a) riprese con finalità editoriali commerciali, eseguite con qualsiasi mezzo da Euro 150,00 a Euro1.500,00; b) riprese pubblicitarie fotografiche da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; c) riprese pubblicitarie video cinematografiche da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.
4) Il diritto, così determinato, è comprensivo delle spese per l’assistenza fornita dal personale del Parco durante l’effettuazione delle riprese.
5) La Direzione del Parco può applicare una riduzione del diritto fino al 20%, qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente riportata la dicitura “Ripresa effettuata nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”.
6) L'autorizzazione alla vendita a terzi dei prodotti realizzati con le immagini riprese nel Parco comporta il raddoppio dei diritti stabiliti.
7) L’autorizzazione comporta l’obbligo di consegnare all'Ente copia delle riprese effettuate su supporto riproducibile in modo da poter essere utilizzate dall’Ente per i suoi fini istituzionali.
8) Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore qualora tale materiale venga utilizzato dall’Ente per fini commerciali.
Osservazione n. 3 all’art. 88
Il pagamento del “PIZZO” per le riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche
Quali sono le Entrate di un Ente Parco secondo l’art. 16 della LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE 6 dicembre 1991, n. 394?
- Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi.
Spiego qui che cosa sono i “diritti d’ingresso e di privativa”
La privativa, in diritto, è una disposizione che dà dei privilegi a determinati produttori o artefici in cambio della loro opera. Le leggi privative erano particolarmente frequenti durante il medioevo in paesi come l'Italia, ma esistono privative tuttora, soprattutto nel campo del diritto industriale (associate spesso ai monopoli). Con le privative, assimilabili a diritti di esclusiva, si riconoscevano ad alcune classi di artefici particolari privilegi (stato di monopolio o oligopolio, talvolta associate a esenzioni, sovvenzioni, ecc.), affinché essi non esportassero le loro conoscenze tecniche in altri luoghi, permettendo alla città o alla regione in questione di ottenere una supremazia tecnica e commerciale in alcuni settori di eccellenza. In alcune città le privative erano rivolte solo a esperti provenienti da fuori, affinché essi instaurassero botteghe e officine per praticare il loro mestiere. Nel medioevo le categorie più esposte a privative erano quelle dei lavori tessili di pregio, del vetro, dell'oreficeria, talvolta di discipline artistiche. Il rovescio della medaglia era che spesso erano previste pesantissime sanzioni per chi lasciava la città anche se spesso, per le produzioni d'eccellenza, c'era sempre qualche altro luogo pronto ad accogliere a braccia aperte questa manodopera altamente specializzata e redditizia. Attraverso una storia delle privative si evince che spesso queste sono introdotte quando una tecnica è stata adottata in una città o quando essa ha raggiunto un livello di eccellenza tale da venire tutelata. Per esempio verso la metà del Trecento un gruppo di artefici dell'industria serica fuggì da Lucca, a causa di persecuzioni nelle lotte politiche, rifugiandosi a Firenze dove impiantarono la prestigiosa lavorazione e ricevettero privative per il loro operato. Lo scambio di artefici coperti da privative era un privilegio che solo in rarissimi casi veniva concesso tra grandi città e per scopi di prestigio: per esempio tra Firenze e Venezia nel XIV secolo vi fu uno scambio di addetti gli uni esperti dell'arte tessile, gli altri di quella del vetro. In epoca moderna invece la privativa diviene sinonimo di diritto al monopolio (spesso attraverso lo sfruttamento di una proprietà intellettuale quale ad esempio un marchio o un brevetto). In passato privativa era anche sinonimo di tabaccheria.
Quindi noi dovremmo rispettare una norma rinascimentale?
Se io pubblico quindi una foto del Rio Arno in un mio opuscolo a scopo commerciale dovrei pagare all'Ente Parco i DIRITTI di PRIVATIVA, ovvero il PIZZO.
31 agosto:
Art. 89 Modalità di svolgimento delle attività in forma organizzata
- Per attività svolte in forma organizzata si intendono le attività sportive, escursionistiche e le manifestazioni effettuate sotto l’egida e la responsabilità di un soggetto organizzatore che interessano, in tutto o in parte, il territorio del Parco.
- Le attività svolte in forma organizzata sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente.
- Sono comunque vietate, facendo salve le eccezioni menzionate negli articoli precedenti, le attività: a) sportive svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura; b) di escursionismo motorizzato fuoristrada o lungo piste, sentieri e mulattiere; c) ricreative svolte con aeromobili a motore, imbarcazioni a motore, moto d’acqua e motoslitte; d) sportive o ricreative che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l’immissione in natura di specie animali selvatiche o d’allevamento; e) sportive o ricreative che prevedono l’uso di armi per come definite all’art 2, co. 1, lettera b).
- Fatte salve le attività svolte per esigenze di servizio, di pubblica utilità o connesse alle attività agro silvo pastorali e di manutenzione delle piste e degli impianti da sci, è altresì vietato: a) il transito, se non autorizzato dall’Ente, dei mezzi motorizzati fuori dalle strade gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti nonché lungo sentieri, mulattiere e piste; b) il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere.
In sostanza un soggetto organizzatore; una sezione del CAI un'Associazione, una singola Guida Alpina o un altro titolato che vuole organizzare una attività sportiva o escursionistica deve chiedere l'autorizzazione al "PADRONE".
1 settembre:
Art. 98 Limitazioni all’accesso e alla fruizione
- L’Ente Parco, per sopravvenute esigenze di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza, con apposito provvedimento, può vietare o limitare, anche temporaneamente, l’accesso in qualsiasi zona del territorio del Parco.
Osservazione all’art. 98
Gli "Illuminati" estensori del Regolamento ci spiegano quali potrebbero essere “le sopravvenute esigenze di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza?”
Chi e cosa debbono tutelare e per la sicurezza di che cosa?
Caso mai saremmo noi a doverci preoccupare per evitare che voi possiate continuare a distruggere il nostro territorio (vedere pannello allegato).
Art. 101 Marchio e simbolo del Parco
- Ai sensi della legge n. 394/91, articolo 14, comma 4, l’Ente Parco può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e dell’area vasta contigua, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d’uso del proprio nome e del proprio emblema, nonché attraverso l’eventuale creazione di uno specifico marchio.
- L’Ente Parco può concedere l'uso del proprio simbolo e del marchio a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità. Il simbolo e il marchio del Parco Nazionale può essere concesso attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
- Chiunque intenda utilizzare il simbolo del Parco nel proprio materiale promozionale, dovrà inoltrare richiesta scritta all'Ente.
- La concessione dell'uso del simbolo e del marchio è disciplinata dalla legislazione vigente, per quanto non previsto dal presente Regolamento e si applicano le norme vigenti in materia di denominazione.
- La concessione del simbolo e del marchio è disciplinata da autonomo provvedimento emanato dall’Ente Parco.
Osservazione all’art. 101
L’Ente Parco ha concesso l’uso del logo del Parco ad una nota casa vinicola della Provincia di Chieti? Nel regolamento c’è scritto che l’Ente Parco può concedere l’uso del proprio simbolo e del marchio a servizi e prodotti locali.
E quindi?
2 settembre:
Analisi degli articoli n.79, 80, 81, 82, 83, 86 e 89. Sono quelli che interessano tutti gli alpinisti, escursionisti e sci-alpinisti.
Leggete con attenzione le follie che hanno scritto gli estensori della BOZZA del Regolamento.
Questa gente si deve mettere bene in testa un concetto:
L'alpinismo è una delle più belle manifestazioni anarchiche che esistano sul pianeta terra e tale deve rimanere, senza leggi, senza regole, senza imposizioni dall'alto, senza padroni e senza padreterni.
Citazione di Gian Piero Motti, alpinista.
Sarà merito degli alpinisti di oggi e di domani, combattere una lotta accanita contro ogni forma di strumentalizzazione, sia che venga dall'interessatissima industria, sia che venga dai confini politici di destra e di sinistra. I caratteri più belli e genuini dell'alpinismo sono la ricerca appassionata e forse disperata di libertà, l'insofferenza per ogni regola umana e per ogni legge che non sia dettata dalle forze supreme della Natura, la ricerca di spazio e di infinito, il desiderio di entrare in armonia con le forze cosmiche e terrestri.
La vita di oggi cammina verso una pianificazione che porta all'esatto contrario.
PERTANTO GLI ARTICOLI n. 79, 80, 81, 82, 83, 86 e 89 VANNO CANCELLATI
Art. 79 Attività sportive
- Nel territorio del Parco è ammessa l’attività sportiva, nell’ambito dei limiti fissati dal Piano del Parco e dal presente Regolamento.
- I limiti di cui al comma precedente possono riguardare, la natura dell’attività ammessa, il periodo e le località di espletamento, il numero dei fruitori e altri specifici aspetti che lo richiedano.
- L’Ente Parco, con proprio atto, può in ogni caso modificare i suddetti limiti in ragione di specifiche necessità di salvaguardia degli ecosistemi.
- In tutto il territorio del Parco sono vietate le manifestazioni sportive e ludico ricreative che possano direttamente danneggiare o disturbare la fauna ovvero danneggiare la flora e la vegetazione.
- In tutto il territorio del Parco, l’arrampicata sportiva è consentita esclusivamente nelle palestre di roccia autorizzate dall’Ente Parco.
Art. 80 Attività alpinistica
1) L’alpinismo è il percorrere zone rocciose, glacializzate, innevate o ghiacciate delle montagne, in ambiente isolato, lontano e selvaggio (alpinismo d’avventura), seguendo degli itinerari che presentano difficoltà variabili sia tecniche sia psicologiche, che conducono ad una vetta, ad un valico oppure al termine di una parete rocciosa o di un pendio innevato, anche con gli sci ai piedi.
2) Per il superamento delle difficoltà tecniche si possono utilizzare delle metodologie di assicurazione, atte a prevenire incidenti che compromettano l’incolumità personale, senza modificare l’ambiente. Oltre al materiale di assicurazione tradizionale possono essere utilizzati chiodi a espansione per l’attrezzatura delle soste, per evitare danni alla roccia con le continue chiodature e schiodature; il numero di ancoraggi tra le soste deve restare limitato al minimo indispensabile.
3) L’adattamento delle Vie Storiche con le metodologie moderne per il mantenimento delle condizioni di sicurezza non deve comportare un deterioramento ambientale e paesaggistico, deve salvaguardare l’interesse sportivo, senza denaturare o sminuire l’aspetto e l’interesse storico delle vie.
4) La pratica dell’alpinismo è consentita liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all’art. 86 che segue.
5) L’arrampicata sportiva consiste nell’arrampicare su massi, blocchi e/o falesie, tramite passaggi di ogni difficoltà il cui fine è procurare piacere sportivo, della prestazione fisica e delle difficoltà tecniche superate mediante il concatenamento di gesti tra i più belli e vari, oltre che atleticamente difficili e impegnativi. Essa è consentita liberamente nelle località descritte nel seguente art. 83, salvo eventuali interdizioni di cui all’art. 86 che segue.
6) Gli itinerari sono attrezzati in maniera da ridurre al minimo il rischio di incidenti in caso di caduta che, per le difficoltà elevatissime che si cerca di superare, ha una elevata probabilità di verificarsi. Il fine è di mettere in condizioni di tranquillità l’arrampicatore, il quale può sentirsi sicuro nel portare i propri gesti ai limiti.
7) Il bouldering è una branca dell’arrampicata sportiva che consiste nell’arrampicare su massi e blocchi di roccia di buona qualità, privi naturalmente di vegetazione, senza che occorra alcuna attrezzatura (si arrampica slegati). Esso è consentito liberamente in tutto il territorio del Parco salvo eventuali interdizioni di cui all’art. 86 che segue.
8) Al contrario dell’alpinismo, l’arrampicata sportiva e il bouldering non tendono al raggiungimento di una vetta o di un valico in alta quota e sono svolte in aree generalmente a bassa quota e all’uopo appositamente dedicate.
9) Le attività su terreno libero da neve sono costituite dal camminare sui sentieri della rete escursionistica, per la percorrenza di valli e crinali e il raggiungimento di vette, valichi, rifugi, ecc. Esse sono consentite liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all’art. 86 che segue.
10) Le attività in ambiente innevato sono quelle che consentono di percorrere, con gli sci, ciaspole, scarponi e ramponi, ecc., valli, pendii, creste, crinali, canali ecc., per il raggiungimento di vette, valichi, rifugi, ecc. Esse sono consentite liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all’art. 86 che segue.
11) L’attrezzatura delle vie escursionistiche (vie ferrate) o di arrampicata, la moltiplicazione degli ancoraggi su un sito o la moltiplicazione dei siti attrezzati può portare a un degrado ambientale spesso non sostenibile in particolare all’interno di un parco ed anche in relazione all’etica comportamentale della frequentazione rispettosa della montagna.
Art. 81 Attività su terreno libero da neve
1) Le attività su terreno libero da neve si possono praticare liberamente su tutto il territorio del Parco, tranne le limitazioni di cui all’art. 86.
2) Gli escursionisti sono tenuti a percorrere i sentieri, per evitare l’innesco di gravi fenomeni erosivi (sentieri che attraversano ghiaioni, rocce, pendii ripidi), il disturbo alla fauna selvatica e il danneggiamento della vegetazione.
3) In relazione ai Percorsi attrezzati, sarà permesso esclusivamente il ripristino e la manutenzione delle ferrate storiche.
Art. 82 Attività in ambiente innevato
- Le attività in ambiente innevato si possono praticare liberamente su tutto il territorio del Parco fatte salve le limitazioni di cui all’art. 86 ed il rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Art. 83 Arrampicata sportiva e bouldering
- Il bouldering si può praticare liberamente su tutto il territorio del Parco fatte salve le limitazioni di cui all’art. 86 ed il rispetto delle disposizioni normative richiamate in premessa.
- L’attività di attrezzatura delle vie multiple (arrampicata sportiva) sarà limitata alle strutture situate in aree raggiungibili a partire dai pressi delle strade con pavimentazione asfaltata e aperte alla circolazione delle automobili.
- I siti di arrampicata sportiva potranno essere attrezzati in prossimità dei rifugi alpini solo previa autorizzazione del Parco.
- L’attività di bouldering potrà essere svolta liberamente purché non danneggi la flora e disturbi la fauna dei dintorni del sito e non comporti l’asportazione di vegetazione dal blocco di roccia stesso.
- I frequentatori dovranno mantenere la pulizia dei siti di arrampicata pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 87 e al titolo VI – capo III.
Art. 86 Interdizioni
- L’Ente Parco può interdire, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, la frequentazione di alcune particolari aree per la conservazione di ecosistemi, habitat e specie, provvedendo, conseguentemente, anche alla chiusura di sentieri, piste e vie di arrampicata esistenti, sulla base delle conoscenze a disposizione e/o di studi specifici.
- Tali interdizioni, che potranno essere a tempo indeterminato o limitate nel tempo (ad esempio periodo riproduttivo di una o più specie), saranno formalizzate in speciali atti pubblicizzati completi di adeguata cartografia.
- In tali atti potrà essere eventualmente considerata la possibilità di ingresso a turisti (in numero limitato) esclusivamente se accompagnati da Guide Alpine o Accompagnatori di Media Montagna o a referenti del Club Alpino Italiano e di Club Alpini Stranieri, previa autorizzazione dell’Ente Parco.
Art. 89 Modalità di svolgimento delle attività in forma organizzata
1) Per attività svolte in forma organizzata si intendono le attività sportive, escursionistiche e le manifestazioni effettuate sotto l’egida e la responsabilità di un soggetto organizzatore che interessano, in tutto o in parte, il territorio del Parco.
2) Le attività svolte in forma organizzata sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente.
3) Sono comunque vietate, facendo salve le eccezioni menzionate negli articoli precedenti, le attività: a) sportive svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura; b) di escursionismo motorizzato fuoristrada o lungo piste, sentieri e mulattiere; c) ricreative svolte con aeromobili a motore, imbarcazioni a motore, moto d’acqua e motoslitte; d) sportive o ricreative che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l’immissione in natura di specie animali selvatiche o d’allevamento; e) sportive o ricreative che prevedono l’uso di armi per come definite all’art 2, co. 1, lettera b).
4) Fatte salve le attività svolte per esigenze di servizio, di pubblica utilità o connesse alle attività agrosilvopastorali e di manutenzione delle piste e degli impianti da sci, è altresì vietato:
a) il transito, se non autorizzato dall’Ente, dei mezzi motorizzati fuori dalle strade gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti nonché lungo sentieri, mulattiere e piste;
b) il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere.
Osservazioni all’art. 89.
In sostanza un soggetto organizzatore, una sezione del CAI, un'Associazione, una singola Guida Alpina o un altro titolato che vuole organizzare una attività sportiva o escursionistica deve chiedere l'autorizzazione al "PADRONE".
7 settembre:
Messaggio ai 44 Sindaci della Comunità del Parco
Con questa ultima comunicazione completo le Osservazioni alla Bozza del Regolamento del Parco. Questo messaggio è rivolto ai 44 Sindaci della Comunità del Parco, quasi tutti latitanti alle problematiche legate al Regolamento. Forse loro non si rendono conto di quanto siano direttamente coinvolti e di quanto i risvolti negativi della questione debba interessarli. Quindi provvederò io, invitandoli a sfogliare gli articoli del Regolamento che li riguarderà in modo particolare, a tentare di fargli aprire gli occhi. Gli articoli in oggetto sono talmente pieni di vincoli, restrizioni e divieti che strangoleranno l'iter procedurale delle pratiche edilizie e di altra natura dei Comuni. La stesso invito è rivolto alle Associazioni di categoria: allevatori, agricoltori, artigiani che vivono all'interno delle aree Parco, affinché si attivino presso i propri Sindaci per sostenere questa battaglia di libertà e di autodeterminazione. Non lasciate soffocare la speranza di uno sviluppo sostenibile dei nostri territori già provati e martoriati troppo a lungo. Altrimenti non ci sarà futuro per chi non vuole abbandonare la propria terra.
TITOLO III
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMPATIBILI
CAPO I - ATTIVITÀ ZOOTECNICHE
CAPO II - ATTIVITÀ AGRICOLE
CAPO III - ATTIVITÀ SELVICOLTURALI
TITOLO IV ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE
CAPO I – STRADE
TITOLO V
INTERVENTI EDILIZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE
CAPO I - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
CAPO II - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
PASQUALE IANNETTI (Guida Alpina)
FRANCESCO MANCINI (Grandissimo Appenninista e Direttivo Club 2000m, C.A.I. Avezzano, FederTrek )